In Italia la donazione di seme è consentita nell’ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA) in strutture autorizzate. Dal 2014, a seguito della sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, è possibile la fecondazione eterologa. Questo vademecum spiega cosa è permesso, cosa è vietato, come differiscono le procedure di clinica rispetto a soluzioni private/casalinghe, chi è il genitore legale, quali informazioni può ottenere il nato da donatore e dove si annidano i rischi giuridici e sanitari. I rinvii puntano a fonti primarie (Corte costituzionale, Gazzetta Ufficiale) e a guide istituzionali/cliniche.
Quadro legale essenziale (IT)
La PMA è disciplinata dalla Legge 40/2004 come modificata dalla giurisprudenza. Il divieto assoluto di eterologa è stato dichiarato incostituzionale nel 2014; resta il principio che le tecniche si effettuano in centri autorizzati con consensi informati conformi al regolamento attuativo (D.M. 28 dicembre 2016 n. 265; sintesi della svolta giurisprudenziale: Corte cost. 162/2014).
- Accesso all’eterologa: riservato a coppie con sterilità/infertilità di natura patologica; la giurisprudenza ha escluso l’equiparazione automatica delle coppie omoaffettive alla condizione patologica (Biodiritto – evoluzione Legge 40 e Cass. 7413/2022).
- Anonimato del donatore: in Italia la donazione è anonima; genitori e nati non possono risalire all’identità civile del donatore, salvo dati non identificanti e per finalità sanitarie (guida informativa; approfondimento legale-clinico).
- Limiti d’uso dei gameti: prassi e linee tecniche indicano un limite di 10 nati/famiglie per donatore per contenere le reti di consanguineità, con gestioni di deroga per fratelli genetici (Open; Confidenze – sintesi; NostroFiglio).
- LEA e limiti clinici: aggiornamenti 2024–2025 annunciano l’inclusione più ampia della PMA nei nuovi LEA con soglia indicativa: età donna fino a 46 anni e fino a 6 cicli (in attesa di piena attuazione regionale e tariffaria) (IBSA Italy – sintesi LEA 2025; approfondimento clinico).
Donazione in clinica vs. soluzioni private/casalinghe
Centro autorizzato (banca del seme/clinica PMA)
- Genitorialità legale: il donatore non acquisisce legami giuridici con il nato; la coppia che accede alla PMA è il nucleo genitoriale legale con i consensi corretti (esempio di consenso; nota giuridica 2025).
- Screening e tracciabilità: test infettivologici/genetici, quarantena/cryostorage, registri clinici e audit secondo standard nazionali/europei (IRCCS San Raffaele).
- Compensi: la donazione è altruistica; sono ammessi rimborsi spese, non pagamenti commerciali (in linea con principi europei e prassi nazionali) (analisi 2024).
Privato/casa
- Rischio legale e sanitario: inseminazioni “fai-da-te” o catene non accreditate mancano di consensi, tracciabilità e screening; si espone la coppia a contenziosi (stato civile, responsabilità) e a rischi clinici. Affidarsi a strutture autorizzate è la tutela primaria.
Chi può usare il seme di donatore in Italia?
L’eterologa è disponibile per coppie eterosessuali con indicazione medica (sterilità/infertilità) trattate in centri autorizzati. Le condizioni di accesso delle coppie omoaffettive e delle persone single restano limitate dall’assetto normativo e giurisprudenziale vigente (Biodiritto – rassegna).
Nati da donazione: informazioni e diritti
- Copertura registri: i trattamenti eseguiti in Italia sono documentati nel registro clinico del centro e nei flussi nazionali PMA; i dati del donatore sono gestiti in forma anonima/non identificante (guida).
- Diritto alle origini: il tema è oggetto di dibattito dottrinale; l’ordinamento italiano, allo stato, tutela l’anonimato del donatore bilanciandolo con esigenze sanitarie del nato (Corte cost. – saggio 2016; Comitato Nazionale per la Bioetica).
Standard medici e percorso-tipo in clinica
I centri autorizzati seguono protocolli per screening (HIV, HBV/HCV, sifilide e altre IST), analisi seminale, crioconservazione/archiviazione, consensi e corretta tenuta dei registri. Esempi e percorsi sono illustrati da strutture di riferimento (IRCCS San Raffaele).
- Consulto e consensi (informazione legale/clinica; modulistica conforme al D.M. 265/2016)
- Scelta del donatore tramite banca/centro con dossier clinico verificato
- Preparazione (monitoraggio ciclo, eventuale terapia)
- Trattamento (IUI o IVF/ICSI secondo indicazione)
- Follow-up (test gravidanza; registrazione nei flussi PMA)
Effetti giuridici: mantenimento, fisco ed eredità
Stato di figlio e obblighi
Con PMA eterologa in centro autorizzato e consensi validi, il donatore non è genitore legale e non ha diritti/doveri verso il nato. La coppia che ha prestato consenso resta il riferimento giuridico-genitoriale (nota giuridica; modulo di consenso).
Detraibilità/costi
Le spese di PMA possono rientrare nelle detrazioni sanitarie secondo disciplina fiscale vigente e prassi dell’Agenzia delle Entrate; verificare con consulente fiscale e normativa regionale/LEA (LEA 2025 – sintesi).
Eredità
I rapporti successori seguono la genitorialità legale; nessun rapporto ereditario tra donatore e nato nei percorsi conformi di eterologa.
Trappole frequenti in Italia – a cosa fare attenzione
- Inseminazioni “fai-da-te”: senza struttura autorizzata mancano consensi/regole e si moltiplicano rischi medici e contenziosi.
- Documentazione carente: ogni consenso, referto e fattura va archiviato; errori formali possono incidere sullo status genitoriale (D.M. 265/2016).
- Limiti d’età/cicli: verificare le soglie applicate dal centro e l’attuazione regionale dei LEA (approfondimento; LEA 2025).
- Cross-border: l’uso di campioni esteri deve rispettare la normativa italiana su import/qualità; informarsi su riconoscimento e tracciabilità prima di procedere.
Percorso privato con RattleStork: checklist pratica (IT)
- Pianifica online, ma effettua la procedura solo in centri italiani autorizzati.
- Richiedi per iscritto: criteri di selezione donatori, screening, policy su limite 10 nati/famiglie e gestione dei fratelli genetici (panoramica; focus).
- Controlla i consensi e conserva copia completa del fascicolo clinico (D.M. 265/2016).
- Valuta impatto fiscale e tempi/limiti LEA nella tua Regione (LEA 2025).

Conclusioni
In Italia la donazione di seme è regolata e tracciabile in cornici cliniche accreditate: anonimato del donatore, consensi formali, limiti d’uso dei gameti e standard di sicurezza sono pilastri del sistema. La certezza giuridica nasce dal rispetto delle procedure, non da scorciatoie private. Per orientarti: Corte cost. 162/2014, D.M. 265/2016, IRCCS San Raffaele, NostroFiglio – guida, LEA 2025 – sintesi.

